Anna Calvelli

Il Tribunale Ordinario di Catanzaro

Sezione Specializzata in Materia di Impresa – con provvedimento del 17 giugno 2015, ha confermato il principio secondo cui, sulla scorta di quanto previsto dall’articolo 2500 bis, comma 1 c.c., l’iscrizione dell’atto di trasformazione nel Registro delle Imprese coincide con l’esistenza giuridica dell’atto.

Nel caso di specie, i ricorrenti e soci di una società originariamente in nome collettivo, proponendo ricorso ex art. 700 c.p.c., chiedevano al Giudice competente del Tribunale di Catanzaro di adottare i provvedimenti necessari a sospendere l’efficacia dell’atto di trasformazione della s.n.c. in s.r.l. Chiedevano, altresì, di ordinare al Notaio Anna Calvelli di non trasmettere alla Camera di Commercio l’atto di trasformazione e, nel caso in cui la trasmissione fosse stata già eseguita, che la Camera di Commercio non  procedesse all’iscrizione del citato atto nel Registro delle Imprese.

Anna CalvelliIl Tribunale Ordinario di Catanzaro
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